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REGIO DECRETO 15 dicembre 1889, n. 6556

Che dà piena e completa esecuzione, a datare dal 1° gennaio 1890, alla dichiarazione firmata a Berna per le misure da prendersi contro la fillossera. (089U6556)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1890
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vigente al 17/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-1-1890

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 14 luglio 1889, n. 6276 (serie 3ª);

Sulla

proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, fatta d'accordo con i Ministri delle Finanze e degli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Èdata piena e completa esecuzione, a datare dal 1° gennaio 1890, alla dichiarazione firmata a Berna il 17 aprile 1889 in aggiunta all'art. 3 della convenzione internazionale firmata a Berna il 3 novembre 1881 per le misure di prendersi contro la fillossera. - La dichiarazione è de tenore seguenta:

«Nelle contrattazioni fra gli Stati contraenti, l'attestato dell'Autorità competente del paese d'origine, previsto all'alinea secondo, non sarà necessario allorché si tratta di spedizioni di piante provenienti da uno stabilimento inscritto nell'elenco pubblicato in esecuzione dell'art. 9, n. 6 della convenzione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1889.

UMBERTO.

Crispi.
L Miceli.
F. Seismit-Doda.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.