stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 139

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, a norma dell'articolo 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. (11G0180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2011
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-9-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed in particolare l'articolo 7-bis, come introdotto dall'articolo 2-ter del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, recante regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;
Ravvisata la necessità di apportare al suddetto regolamento le opportune modificazioni, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al predetto articolo 7-bis della citata legge n. 512 del 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2010;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2001, n. 284
1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Sospensione della ripetizione delle somme). - 1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato è sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.
Art. 15-ter (Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme). - 1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo, si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola eccedenza delle somme già corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 373

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso):
«Art. 7-bis (Ulteriore regolamento di attuazione). - 1.
Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:
a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;
b) la ripetizione delle somme già elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, reca: «Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2011:
«Art. 15 (Revoca e riforma). - 1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con delibera del Comitato:
a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la sentenza di condanna di cui all'art. 4, comma 1, della legge, sia stata revocata con decisione passata in giudicato;
b) qualora in sede di definizione dell'impugnativa della sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con delibera del Comitato qualora in sede di definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera b), sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.
3. Ai fini di quanto previsto nel comma 2, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati, avvisa il Comitato dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.
4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'art. 13.».
- Si riporta il testo dell'art. 129 del codice di procedura penale:
«Art. 129 (Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità). - 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.».