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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1993, n. 593

Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-2-1994
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  19-2-1994

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, riguardante la "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto l'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, in base al quale "i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini";
Visto l'art. 46 del decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi nazionali riguardanti il personale con qualifica di dirigente non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993 sono definiti in distinte autonome separate aree di contrattazione collettiva;
Visto l'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che disciplina il procedimento per la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva prevedendo che "i comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato";
Considerato che, ai sensi del citato art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Visto l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, in base al quale "la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale";
Considerato che non è ancora intervenuto l'accordo ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica previsti dal citato art. 47, comma 1, e che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, "fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8";
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica dell'8 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1993, che ha individuato le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;
Considerato il disposto di cui all'art. 45, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, in base al quale "fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia" di cui all'art. 50 dello stesso decreto legislativo n. 29/1993 "in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato" alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;
Considerato che l'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 470/1993, non è stata ancora formalmente costituita;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stato delegato a provvedere alla "attuazione .. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e ad "esercitare.. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego";
Visto l'accordo raggiunto in data 19 luglio 1993 fra il Ministro per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.D.A., CONF.S.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.N.A.L. e CONFEDIR;
Vista la lettera n. 19140/93/8.93.15 del 22 luglio 1993 del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale - ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 all'epoca vigente - è stato chiesto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano il prescritto parere per gli aspetti di interesse regionale;
Vista la lettera n. 875 del 3 agosto 1993 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il quale, nell'esprimere il richiesto parere, è stato rappresentato "pieno consenso in ordine alle soluzioni adottate per il personale del Servizio sanitario nazionale e per il personale della dirigenza medica e veterinaria" e sono state formulate "considerazioni critiche per quanto riguarda le scelte relative al personale regionale", rilevando che nel frattempo è intervenuta la sentenza 30 luglio 1993, n. 359 della Corte costituzionale con la quale sono state dichiarate illegittime diverse norme del decreto legislativo n. 29/1993;
Vista la citata sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993, che ha dichiarato la "illegittimità costituzionale degli articoli 45, commi 7 e 9; 47; 49, comma 2; 50, commi 2, 3, 4, 8 e 10; 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui disciplinano la contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle regioni a statuto ordinario e degli enti regionali";
Visto il decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che ha recato disposizioni correttive al decreto legislativo n. 29/1993, in particolare al fine di conformare tale ultimo decreto alla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993, prevedendo un coinvolgimento effettivo delle regioni sia nella fase delle direttive da impartire all'Agenzia di cui all'art. 50 dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, sia nella concreta operatività di detta Agenzia, sia infine nella fase delle trattative dei contratti collettivi riguardanti il personale regionale, ed integrando segnatamente, con l'art. 14, il già citato art. 45, comma 3, con la preventiva "intesa" con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego;
Vista la lettera n. 1310 del 29 novembre 1993 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con la quale è stata espressa l'"intesa" richiesta dalla nuova disposizione recata dall'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 470/1993, in ordine ai contenuti dello schema di decreto concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, formulando alcune richieste, che sono state accolte;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, che ha apportato ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo n. 29/1993 e che, nell'art. 22, allo stesso fine di conformare tale ultimo decreto alla riportata sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993, ha integrato, in particolare, il già richiamato art. 47, comma 1, richiedendo che sia "sentita", ai fini della futura adozione del decreto del Presidente della Repubblica in materia di maggiore rappresentatività sindacale sul piano nazionale, "la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale";
Sentito il Consiglio dei Ministri, che ha espresso avviso favorevole nella seduta del 7 settembre 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti.
3. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, sono disciplinati - con esclusione delle materie riservate alla legge ed agli atti normativi e amministrativi indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativi rispettivamente al personale non dirigente ed a quello di cui alle autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente ed alla apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria.
4. Al personale dipendente delle aziende e degli enti di cui alle leggi 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106 e 31 gennaio 1992, n. 138, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, all'art. 65, comma 3, ed all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha introdotto nuove norme riguardanti la "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle disci- pline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 45, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, l'art. 46 e l'art. 47, come sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:
"Art. 45 (Contratti collettivi), commi 2 e 3. - 2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.
3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.
Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato".
"Art. 46 (Area di contrattazione per il personale dirigenziale). - 1. Per ciascuno dei comparti individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, è prevista una autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.
2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate di cui al comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul pi- ano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali.
3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale è definito in una apposita area di contrattazione dalle cui trattative partecipano l'agenzia prevista dall'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
"Art. 47 (Rappresentatività sindacale). - 1. La maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'art. 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8".
- L'art. 50 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 470/1993, concerne la istituzione dell'Agenzia che rappresenta le Amministrazioni pubbliche in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazione, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale".
- Si trascrive il comma 4 dell'art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: "4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori di Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287".
- Si trascrive il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale:
"1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:
a)-b) (omissis);
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri 1) e 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguente materie:
1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici".
- La legge 13 luglio 1984 n. 312, reca disposizioni in ordine agli "Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate".
- La legge 30 maggio 1988, n. 186, reca la "Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana".
- La legge 11 luglio 1988, n. 266, reca la "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI)".
- La legge 18 marzo 1989, n. 106, reca disposizioni circa il "Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero".
- La legge 31 gennaio 1992, n. 138, reca "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)".
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: "2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, di libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate".
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 9 del predetto D.Lgs. n. 29/1993: "2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'art. 73, comma 5, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 65 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1993: "3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica".
- Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 73 dello stesso D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dal D.Lgs. n. 546/1993: "5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni e integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, 31 gennaio 1992 n. 138, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, dell'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità dell'art. 51, commi 1 e 2".