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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1993, n. 584

Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/2/1994
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  9-2-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità di emanare un regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato;
Visto il parere in data 3 dicembre 1993 espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, disciplina gli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato, salve le attività che costituiscono espressione della solidarietà sociale o delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Il testo dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazionedell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è il seguente: "Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 358/1993 (Differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) è il seguente: "I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono differiti al 31 dicembre 1993".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.