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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1993, n. 575

Modificazione all'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/1/1994
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-1-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'art. 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica siano emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'art. 373 (art. 176 cod. str.), comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
" c) le autoambulanze con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici;".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, come modificato dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 373 (Art. 176 cod. str.) (Pedaggi). - 1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:
a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e dell'ANAS muniti di segni contraddistintivi;
b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;
c) le autoambulanze con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici;
d) i veicoli con targa V.F.;
e) i veicoli con targa G.d.F.;
f) i veicoli con targa C.F.S.;
g) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento dello specifico servizio al seguito di autocolonne;
h) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità;
i) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'ANAS, della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.
3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.
4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 190/1991 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) è il seguente:
"Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnalatica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'art. 19- bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli".
Nota all'art. 1:
- Per il testo vigente dell'art. 373 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992 si veda in nota al titolo.