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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2002, n. 247

Regolamento recante disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia.

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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  20-11-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 70, comma 9, che demanda ad apposito regolamento la disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia;
Considerata la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, improntato alla prevenzione delle controversie sindacali che, in considerazione della centralità delle funzioni dirigenziali svolte e della peculiarità dell'ordinamento della carriera, assicuri un ampio e tempestivo coinvolgimento del personale interessato;
Acquisito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale della carriera prefettizia di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 70, comma 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'art. 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;".
- La legge 28 luglio 1999, n. 266, reca: "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura".
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.".
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, vedi nelle note alle premesse.