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REGIO DECRETO 18 novembre 1880, n. MMDCCLXI (2761)

Che autorizza la riforma dell'opera pia Bellingambi d'Imola (Bologna) in un istituto elemosiniero a favore dei poveri di quel comune. (8002761R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1881
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-2-1881

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visto il testamento 9 marzo 1699, con cui Pier Paolo Bellingambi fondò in Imola una istituzione, avente per fine sostanziale opere di culto, con lo scopo di favorire i rappresentanti del senato, (oggi consiglio comunale) poveri e bisognosi di soccorso, chiamandoli a far parte dell'amministrazione del patrimonio insieme al vescovo e ad un discendente del conte Scipione Sassatelli, non che a godere del sopravanzo dei redditi nel modo stabilito in detto testamento;
Visto l'atto di transazione 3 febbraio 1871, tra il demanio e la rappresentanza amministratrice della fondazione Bellingambi, in forza del quale considerata la fondazione stessa come ente morale per se stante e con carattere di perpetuità, a scopo di culto e di beneficenza, il demanio riceveva la somma di lire 17,460. 20 corrispondente al capitale necessario per la celebrazione delle messe, ed il rimanente dei beni era devoluto interamente alla pubblica beneficenza;
Viste le deliberazioni 23 novembre 1878 e 26 maggio 1880 del consiglio comunale d'Imola circa la riforma dell'opera pia in un istituto elemosiniero, per erogarne le rendite in soccorso ai poveri ed in doti a ragazze povere del comune dandone l'amministrazione alla congregazione locale di carità;
Viste le deliberazioni 27 gennaio 1879 e 23 luglio 1880 della deputazione provinciale di Bologna;
Visti la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito

il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la riforma dell'opera pia Bellingambi d'Imola in un istituto elemosiniero, a favore dei poveri del comune, ai termini delle succitate deliberazioni del consiglio comunale.