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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. 1300

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ente "Ospedali riuniti", con sede in Napoli.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  20-5-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 3 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il gruppo degli "Ospedali riuniti" di Napoli, è stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 24 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno (Isola d'Ischia), con sede in Napoli, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132, e dal quale risulta che l'ospedale stesso fa parte degli "Ospedali riuniti" di Napoli;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 24 febbraio 1941 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ente denominato "Ospedali riuniti", comprendente gli ospedali "Cardarelli" di Napoli, degli "Incurabili" di Napoli, "Loreto Nuovo" di Napoli, "Loreto Crispi" di Napoli, "Pace e Gesù e Maria" di Napoli, "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno (Isola d'Ischia), con sede in Napoli, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Napoli;
un membro eletto dal consiglio comunale di Napoli;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 24 febbraio 1941, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1964, registro n. 3 Interno, foglio n. 394.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 193. - CARUSO