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REGIO DECRETO 1 dicembre 1907, n. 839

Che approva l'annesso regolamento per l'applicazione della legge pei provvedimenti a favore del comune di Comacchio. (007U0839)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1908.
Il presente Regio Decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero "739".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1908)
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal:  21-2-1908

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 giugno 1907, n. 349, portante provvedimenti a favore del comune di Comacchio;

Visto che con l'articolo unico della legge suddetta fu disposto che dovessero fissarsi con regolamento i criteri per la determinazione del reddito attuale dei terreni, ai quali vanno applicate le disposizioni della legge;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro delle finanze, per l'applicazione della legge anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Lacava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.