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REGIO DECRETO 29 dicembre 1907, n. DXLIX (549)

Che stabilisce le sezioni elettorali del Collegio di probiviri per le industrie della macinazione dei cereali, della panificazione e della pastificazione, con sede in Napoli. (0700549R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/1908)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  29-12-1908
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probiviri per le industrie, nonché il regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1894 n. 179, per la esecuzione della legge stessa;
Veduto il R. decreto 4 novembre 1900, n. CCCXXVIII, che istituisce in Napoli un Collegio di probiviri per l'industria della macinazione dei cereali, della panificazione e della pastificazione, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Napoli, Torre Annunziata, Casoria, San Giovanni a Teduccio, Castellammare di Stabia e Secondigliano;
Veduto il R. decreto 15 giugno 1905, n. CLXXXVIII, col quale si toglie dalla circoscrizione giurisdizionale del suddetto Collegio il comune di Torre Annunziata e si aggiunge il comune di Gragnano;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del Collegio di probiviri per l'industria della macinazione dei cereali, della panificazione e della pastificazione con sede in Napoli, sono stabilite come appresso:

Parte di provvedimento in formato grafico
((1))


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 26 novembre 1908, n. CCCCXCVIII (498) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sezione elettorale per gli industriali del Collegio di probiviri per l'industria della macinazione dei cereali, della panificazione e della pastificazione con sede in Napoli, stabilita con R. decreto 29 dicembre 1907, n. DXLIX, è suddivisa in due sezioni, e cioè: una in Napoli, comprendente i comuni di Napoli, Casoria, Secondigliano e San Giovanni a Teduccio; l'altra in Gragnano, comprendente i comuni di Gragnano e Castellammare di Stabia".