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LEGGE 27 dicembre 1906, n. 692

Disposizioni circa il collocamento a riposo degli assistenti del genio navale. (006U0692)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1907
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-2-1907

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli assistenti del genio navale hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 42 anni di età e 20 di servizio, come tutti i sott'ufficiali della R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.
A. MAJORANA.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.