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LEGGE 27 dicembre 1906, n. 691

Modificazioni alla legge 25 dicembre 1904, n. 688, sui provvedimenti relativi al miglioramento degli stipendi degli ufficiali inferiori e subalterni della R. marina. (006U0691)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1907
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-2-1907

Art. 1



L'aumento di favore alla media degli stipendi, stabiliti pei tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente dall'art. 86 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è fissata in L. 300 ed è esteso anche agli ufficiali subalterni.