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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1097

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  11-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 1269, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Nell'art. 117, lettera B, relativo al corso di laurea in ingegneria civile, sezione idraulica, l'insegnamento di "idrografia e idrologia" cambia la denominazione in "idrologia con elementi di statistica".
Nell'art. 119, lettera B, relativo al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, sono soppressi gli insegnamenti di "tecnologie meccaniche" e "legislazione".
Nell'art. 121, relativo agli insegnamenti a scelta dello studente, gli insegnamenti di:
calcolo numerico e programmazione;
calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);
costruzioni automobilistiche;
macchine per l'agricoltura e i cantieri;
termodinamica applicata;
impianti tecnici per l'edilizia;
plasticità e lavorazioni plastiche (semestrale);
tecniche fotogrammetriche applicate alla urbanistica ed alla architettura (semestrale);
gasdinamica e principi di aerotecnica;
complementi di idraulica (semestrale), mutano la denominazione rispettivamente in:
calcolo numerico ed elementi di statistica;
fluidodinamica numerica (semestrale);
meccanica dell'autoveicolo;
problemi speciali di meccanica delle macchine agricole e di cantieri;
generatori di potenza ed impianti termici;
impianti tecnici dell'edilizia;
lavorazioni per deformazione plastica (semestrale);
fotogrammetria architettonica (semestrale);
gasdinamica;
complementi di costruzioni idrauliche (semestrale).
Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
tecnologie meccaniche;
legislazione.
Nell'art. 125, relativo agli istituti annessi alla facoltà di ingegneria, gli istituti di "fisica tecnica" e di "costruzioni di macchine" mutano la denominazione rispettivamente in "istituto di fisica tecnica ed impianti termotecnici" e "istituto di meccanica e costruzioni delle macchine".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 248