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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 41

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018». (18G00065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2018
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-5-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Viste le disposizioni dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016-2018 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio 2016-2018, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 8 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F., CO.NA.PO., CONFSAL VV.F.; l'organizzazione sindacale USB PI VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi;
Visti l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al triennio economico 2016-2018;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti economici relativi agli incrementi retributivi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio economico 2016-2018.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio successivo recepito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del citato articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
3. Con successivo accordo, ai sensi del medesimo articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, saranno disciplinati gli aspetti giuridici e i correlati istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio normativo 2016-2018.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
Si riporta il testo degli articoli 34, 35 e 37 del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252":
"Art. 34. Ambito di applicazione
1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 35. Delegazioni negoziali
1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo." "Art. 37. Procedura di negoziazione
1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del cinquanta per cento come media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta per cento del dato elettorale.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.".
Il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, recante "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2016-2018, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12.
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009" è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2011, n. 25.
Il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 recante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016":
"466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019":
"365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017 recante "Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Legge di bilancio 2017":
Art. 1. Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per effetto dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, è ripartita come segue:
a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 quali oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 679 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020":
"679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.".

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 217 del 2005 si vedano le note alle premesse.