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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1949, n. 1133

Concessione del certificato di abilitazione ai servizi radioelettrici ai militari dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina militare.

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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  14-3-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento approvato con regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il n. 1 dell'art. 4 del regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 6 febbraio 1942, n. 128, concernente nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili, è sostituito dal seguente:
"1. Licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente, con la debita legalizzazione per i candidati al certificato di 1ª, 2ª e 3ª classe (o speciale) di radiotelegrafista; licenza elementare parimenti legalizzata per i candidati al certificato generale o a quello limitato di radiotelefonista.
In sostituzione della licenza di scuola media inferiore può essere prodotto dai militari in servizio o in congedo, un certificato, vidimato dal Ministero della difesa, comprovante:
se appartenenti all'Esercito, di avere conseguito le qualifiche di capo radiotelegrafista di 1ª, 2ª o 3ª classe;
se appartenenti alla Marina, di avere superato gli esami del corso di istruzione generale professionale presso una scuola di radiotelegrafisti della Marina;
se appartenenti all'Aeronautica, di avere superato gli esami del corso complementare o di perfezionamento per i marconisti presso la Scuola Specialisti dell'aeronautica militare".