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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2002, n. 296

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  25-1-2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore, e in particolare i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20 maggio 2002;
Vista la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 29 luglio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338
a) nell'alinea, sono soppresse le parole "ovvero multimediali";
b) la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;";
c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "(back-up)";
d) alla lettera d), le parole "dal produttore" sono soppresse;
e) dopo la lettera h) è inserita la seguente: "i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2001, n. 194, reca: "Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore".
Note alle premesse:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
- Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n. 286.
- La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme di tutela del diritto d'autore" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206.
- Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è il seguente:
"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art. 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla S.I.A.E.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentire la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore ha l'obbligo di dare alla S.I.A.E. preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della S.I.A.E.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 5 (Supporti contenenti programmi per elaboratore ). - 1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e lettura diretta del supporto, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici per videogiochi, quali playstation o consolle, comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore:
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata (back-up);
d) distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.
4. (comma soppresso).".