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REGIO DECRETO 30 dicembre 1877, n. 4234

Concernente le disposizioni transitorie per l'esecuzione della legge 21 aprile 1877, n. 4233 che ha sostituiti i tribunali ordinarii ai tribunali militari marittimi nella cognizione dei reati commessi dai condannati ai lavori forzati. (077U4234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1878
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  26-1-1878

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 1° della legge del 21 aprile 1877, n. 4233 (Serie 2ª), con la quale l'art. 366 del Codice penale militare marittima fu abrogato, sostituendo i tribunali ordinari ai tribunali militari marittimi, nella cognizione dè reati commessi da condannati à lavori forzati;
Visto l'articolo 3° della detta legge, con cui fu fatta facoltà al Governo di dare le disposizioni transitorie per l'attuazione della citata legge;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto con quello dell'Interno, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le cause penali a carico dei condannati ai lavori forzati, le quali si troveranno pendenti nei tribunali militari marittimi nel giorno in cui entrerà in vigore la legge del 21 aprile 1877, n. 4233 (Serie 2ª), saranno continuate nello stato in cui esse si trovano innanzi al competente magistrato ordinario, secondo le regole stabilite dal Codice di procedura penale.

A questo fine gli atti dei processi nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a cura del Pubblico Ministero presso i tribunali militari marittimi saranno trasmessi al Pubblico Ministero presso i competenti tribunali ordinari, affinchè sia provveduto all'ulteriore corso del procedimento.