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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2010, n. 262

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento. (11G0030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2011
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  24-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, le parole: «innanzi ad una commissione della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle stesse scuole. Detta commissione è nominata dal sovrintendente scolastico avvalendosi anche dell'Istituto culturale ladino» sono soppresse.
2. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra). - 1. Con legge provinciale sono stabiliti criteri e modalità di accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis, nonché della lingua mochena e di quella cimbra.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le modalità di accertamento della lingua e della cultura ladina previste dalle norme abrogate.».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, sono abrogati i commi 2 e 3 e, al comma 4, le parole: «innanzi alla commissione di cui al comma 2,» sono soppresse.
4. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, commi 1 e 2, le parole: «dall'articolo 3, commi 2 e 3» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato e Roma, addì 19 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 592, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1994, n. 38.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301), è il seguente:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 592, è citato nella nota al titolo.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Scuola). - 1. Nelle scuole situate nelle località ladine della provincia di Trento, così come individuate dall'art. 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e successive modifiche. Il ladino può altresì essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalità stabilite dai competenti organi scolastici.
2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle località ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle località ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.
3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle località ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina.
4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle località ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.
4-bis. Nelle scuole materne situate nelle località ladine di cui al comma 1 il ladino è usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilità è riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalità stabilite dalla medesima legge provinciale.
5. Le finalità di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi.».
«Art. 3 (Uffici pubblici). - 1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento è assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle località ladine nonché dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1.».
«Art. 3-bis (Concessionari di pubblici servizi). - 1.
Gli enti e le società comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle località ladine di cui all'art. 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1° gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime località ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti.
2. Gli enti e le società di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle località di cui all'art. 5, non soddisfatte con le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 1.
Per la copertura delle carenze così individuate i medesimi enti e società assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette località ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti.».