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REGIO DECRETO 30 dicembre 1877, n. 4246

Che stabilisce per l'anno 1878 la somma da pagarsi dai volontari di un anno alla cassa militare nell'atto dell'arruolamento. (077U4246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1878
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  6-2-1878

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con nostro decreto del 26 luglio 1876, n. 3260 (serie 2ª);

Sulla

proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento è stabilita per l'anno 1878 in lire milleseicento per quelli che si arruolano nell'arma di cavalleria, ed in lire milleduecento per quelli che si arruolano nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 30 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1878

Reg. 93 Atti del Governo a f. 159. G. Crodara Visconti.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.

L. Mezzacapo.