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LEGGE 26 dicembre 1877, n. 4212

Che proroga fino al giorno 30 giugno 1878 il corso legale dei biglietti degli istituti di emissione. (077U4212)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1878
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-1-1878

Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il corso legale dei biglietti dei sei istituti di emissione indicati nell'art. 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª), è prorogato fino al giorno 30 giugno 1878.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 26 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.

Depretis
Majorana Calatabiano