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REGIO DECRETO 7 dicembre 1882, n. DCCCVI (806)

Che autorizza la Società belga denominata «Les tramways Florentins» ad operare nel regno italiano. (8200806R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1884)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  10-6-1884
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i documenti comprovanti la presente e legale esistenza della Società Belga stabilita a Bruxelles, denominata «Les tramways Florentins», col capitale nominale di L. 2,500,000 diviso in n. 10,000 azioni da L. 250 ciascuna e avente per iscopo l'acquisto, la costruzione e l'esercizio di strade ferrate e tramways a trazione di cavalli e d'altri motori;
((Ritenuto che la società ha eletto domicilio in Firenze, vi ha nominato chi la rappresenti dinanzi al Governo ed ai terzi ed ha destinato la somma di L. 1,500,000 alle operazioni nel Regno));
Vista la legge ed il reale decreto del 17 ottobre 1860, n. 4387 e 4388;
Visto il Titolo VII, Libro I del Codice di commercio;
Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727 e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Udito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Società belga sedente in Bruxelles denominata «Les tramways Florentins», costituita per atto del 12 novembre 1880 rogato in Bruxelles dal notaro Leone Filippo Carlo De Donker è abilitata ad operare nel Regno sotto l'osservanza delle clausole e delle prescrizioni contenute negli articoli seguenti.