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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1295

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  12-1-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo

l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "ematologia clinica e di laboratorio", in "medicina legale e delle assicurazioni", in "otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale". Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio

Art. 1

Art. 125. - La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica.
Alla scuola possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia.
La durata del corso di specializzazione è di tre anni.
Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di quindici.
Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 soprattasse esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000

Art. 126. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° Anno:
1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
2) Genetica ematologica;
3) Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
4) Fisiopatologia ematologica;
5) Biochimica ematologica;
6) Fisiopatologia del plasma;
7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia.
2° Anno:
1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
2) Fisiopatologia ematologica;
3) Immunoematologia;
4) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
5) Patologia speciale ematologica;
6) Clinica delle emopatie;
7) Anatomia ed istologia patologica della emopatia e fondamenti di oncologia.
3° Anno:
1) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
2) Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia;
3) Radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
4) Patologia speciale ematologica;
5) Clinica delle emopatie;
6) Terapia sistematica ematologica;
7) Terapia trasfusionale.
È lasciata facoltà alla direzione della scuola di inserire uno o più insegnamenti facoltativi.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 127. - La scuola ha sede presso l'istituto di medicina legale della Università (ospedale maggiore).
Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Durata: 3 anni.
Numero massimo degli iscritti 5 per anno (totale 15 iscritti).
Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 soprattasse esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000

Art. 128. - Insegnamenti impartiti nella scuola:
1° Anno:
1) Medicina legale generale;
2) Elementi di diritto pubblico e privato;
3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
4) Traumatologia medico-legale;
5) Semeiotica medico-legale.
2° Anno:
1) Medicina legale penalistica;
2) Deontologia medica;
3) Neuropsichiatria medico-legale;
4) Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
5) Indagini di sopralluogo;
6) Identificazione personale.
3° Anno:
1) Medicina legale civilistica e canonistica;
2) Tossicologia medico-legale;
3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
4) Ostetricia e ginecologia forensi;
5) Elementi di legislazione del lavoro;
6) Elementi di medicina del lavoro;
7) Medicina delle assicurazioni;
8) Medicina legale militare e pensionistica civile.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 129. - Alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che ha sede presso l'omonimo istituto, vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei perfezionandi è di (5) cinque per ogni anno di corso; se le domande superano i posti disponibili, l'ammissione sarà fatta per concorso interno con esame scritto su un argomento scelto dal direttore della scuola.
Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio aver superato gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Gli esami possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Il diploma di specialista viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
La durata del corso di specializzazione è di anni 3.
Internato per 3 anni in clinica otorinolaringoiatrica con servizio effettivo di assistente volontario.
Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 soprattasse esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000

Art. 130. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (1° anno);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1°anno);
7) Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia (2° anno);
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.
3° Anno:
1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale; 2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheo-broncoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973

Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 12. - CARUSO