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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006, n. 211

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/6/2006
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-6-2006

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'articolo 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, con relative istruzioni;
Preso atto della sentenza 21 dicembre 2001, n. 419, con la quale la Corte Costituzionale annullava, per quanto di ragione, l'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 1999, con le tabelle ad esso allegate e l'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 226 del 2000, laddove escludevano dal beneficio le Province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto di recepire, con il presente regolamento, i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 419 del 2001;
Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e il Titolo III, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, in materia di assistenza scolastica;
Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e il Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di assistenza scolastica;
Visti i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932 del 16 luglio 2003 e i decreti del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005 con i quali, nelle more della definizione del presente provvedimento, si disponeva d'urgenza, in esecuzione del giudicato, inserendo nelle ripartizioni relative agli esercizi finanziari 2002, 2003, 2004 e 2005 anche le suindicate Province, previo accantonamento cautelare delle somme eventualmente assegnabili, rispettivamente, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta egualmente preterite nei provvedimenti originari, ancorché non ricorrenti;
Preso atto delle richieste d'inserimento nel piano di riparto, pervenute, nel contempo, anche dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e della permanenza delle medesime basi di calcolo adottate nelle precedenti ripartizioni, confermata dall'ISTAT;
Ritenuta l'opportunità, a fronte delle considerazioni addotte nel giudicato, di estenderne gli effetti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta;
Considerata, altresì, la necessità di non assegnare, in un'unica soluzione, importi ultronei rispetto alle obiettive esigenze e tali da sottrarre contestualmente, alle restanti Regioni, somme eccessive ostacolando, così, l'adeguato soddisfacimento dei bisogni dell'utenza del servizio scolastico, facente capo, peraltro, alla fascia più debole delle rispettive realtà territoriali;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome nella seduta del 16 giugno 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente nelle sedute del 10 novembre 2005 e 19 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», è il seguente:
«Art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). - 1.
Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate.
L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno l999.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, reca: «Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, reca: «Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca: «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, reca: «Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130».
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione».
- La legge 28 marzo 2003, n. 53, reca: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, reca: «Statuto speciale per la Valle d'Aosta».
- Il testo del Titolo III, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), è il seguente:
«Capo V - Assistenza scolastica.
Art. 23 (Assistenza scolastica). - Le funzioni amministrative nella materia relativa all'assistenza scolastica, comprese nelle attribuzioni della regione previste dall'art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo per la scuola d'obbligo; l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.».
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, reca: «Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.».
- Il testo del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), è il seguente:
«Titolo IV - Assistenza scolastica.
Art. 7. - Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Si applica anche alla regione Friuli-Venezia Giulia l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.».
- Il testo dei decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932 del 16 luglio 2003 e dei decreti del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005 è consultabile sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al seguente indirizzo: www.istruzione.it
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320:, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Ripartizione dei fondi tra le regioni). - 1.
Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, 448, sono ripartite tra le regioni in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'ISTAT sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato alle allegate tabelle A[1] e A[2] .
1-bis. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le somme indicate nelle predette tabelle si intendono modificate in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle regioni all'atto della trasmissione dei piani di riparto ai comuni e al Ministero dell'interno da effettuarsi entro il 15 luglio.
3. Singole regioni, allo scopo di rendere quanto più possibile rapido ed efficace nei confronti delle famiglie le procedure attuative del presente decreto, possono richiedere all'amministrazione dell'interno di rimettere direttamente ai comuni le quote loro assegnate dal piano regionale di riparto.
4. Ove le regioni non provvedano a trasmettere i piani di riparto, a norma del comma 2, entro il 15 luglio, le somme ripartite a norma del comma 1 sono assegnate ed erogate ai comuni dal Ministero dell'interno sulla base degli indici di degrado e della popolazione residente in età scolare considerati a livello regionale secondo gli ultimi dati disponibili.
5. Ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le somme di cui al comma 2 del presente decreto sono comunque aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla base di legge nazionale o regionale.
6. Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi a carico dei Ministero della pubblica istruzione si applica lo sconto determinato ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719.».