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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. 199

Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2000 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/6/2006
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-6-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998, ed in particolare l'Allegato 2, n. 4);
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, concernente regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Corte dei conti reso a sezioni riunite, ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nell'adunanza del 12 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 6», sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle gravanti sui fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per le attività dirette ad assicurare il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo,».
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;
5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. l5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale:
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».
- Si riporta il n. 4) dell'allegato 2 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56:

«Allegato 2 (art. 1, comma 1)
PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 5, LETTERA A), DELLA LEGGE n. 59 DEL 1997

(Omissis).
4) Procedimento di spese in economia:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
legge 5 agosto 1978, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, art. 15;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, art. 10;
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
decreto dei Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;
regio decreto 1° marzo 1925, n. 394;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1985, n. 166;
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, reca «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98, supplemento ordinario, reca «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2000, n. 112, reca «Norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, reca «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10 citato del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 10 (Rendiconti e documentazione giustificativa).
- 1. Le spese di cui all'art. 2, lettere a) e b), nonché quelle di cui alla lettera c) qualora i fondi siano stati inviati tramite ordini di accreditamento ai sensi dell'art. 6 ivi comprese quelle gravanti sui fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per le attività dirette ad assicurare il funzionamento delle Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, sono giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e, di regola, su moduli informatici, da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai competenti uffici dell'Amministrazione, all'Ufficio centrale del bilancio ed alla Corte dei conti qualora da quest'ultima richiesti per i controlli di competenza, a firma del funzionario delegato al quale i fondi sono stati accreditati e corredati dalla distinta delle spese eventualmente sostenute dai collaboratori di cui all'art. 8, comma 4, dagli stessi sottoscritta. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla Corte dei conti del frontespizio del rendiconto, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
L'invio alla Corte dei conti dei frontespizi dei rendiconti avviene, ove possibile, per via telematica.
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono custoditi sotto la responsabilità dei funzionari competenti che ne assicurano l'integrità e l'esclusiva destinazione alle verifiche e ai controlli previsti dalla legge.
3. La gestione dei conti correnti valuta tesoro di cui all'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, viene rendicontata mediante invio trimestrale al Dipartimento del tesoro di situazioni contabili riepilogative anche delle operazioni bancarie effettuate; i relativi estratti conto bancari dovranno essere trasmessi annualmente ovvero su specifica richiesta del Dipartimento del tesoro.
4. I rendiconti in originale, corredati della relativa documentazione, sono conservati presso gli uffici all'estero per un periodo di dieci anni. Gli stessi sono trasmessi entro tale termine, a richiesta dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti. I rendiconti relativi a capitoli di bilancio inclusi nei programmi di controllo dell'amministrazione, dell'ufficio centrale del bilancio e della Corte dei conti sono inoltrati ai predetti uffici in originale e completi di tutta la documentazione, nei termini indicati nei programmi stessi. In caso di inadempienza dei funzionari delegati, si applicano le penalità previste dall'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dagli articoli 333, 334, 335 e 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificati dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Nell'ambito dell'attività di controllo sulla gestione degli uffici all'estero, possono essere disposte verifiche amministrativo-contabili congiunte, da effettuarsi da parte di funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
6. Nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista dall'art. 5 della legge 6 febbraio 1985. n. 15, sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso le sedi all'estero, possono essere disposte verifiche amministrativo-contabili da effettuarsi, anche congiuntamente, da parte di funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento del tesoro.
7. In caso di avvicendamento del funzionario delegato, lo stato della situazione amministrativo-contabile forma oggetto di specifici passaggi di consegne. I relativi verbali sono allegati ai rendiconti di cui al presente articolo.».