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LEGGE 30 dicembre 1888, n. 5874

Che autorizza il Governo a procurarsi le somme da destinarsi alle Casse patrimoniali per la esecuzione dei lavori e delle provviste indicate nell'annessa tabella. (088U5874)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))