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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1966, n. 1379

Modificazione dell'articolo 9 del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  27-6-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, riguardante l'istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, che approva il regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1898, concernente modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 688;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1961, con il quale è stata dichiarata sottoposta al controllo della Corte dei conti la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 9 del regolamento della Cassa Integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, è sostituito dal seguente:
"La gestione della Cassa è soggetta al riscontro di un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su designazione delle Amministrazioni interessate".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1966

SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO - Bosco

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 70. - GRECO