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REGIO DECRETO 6 dicembre 1885, n. MDCCCCLIII (1953)

Che stabilisce il ruolo organico del personale della sezione commerciale del regio museo industriale italiano in Torino. (8501953R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1895)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  1-7-1895
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto del 9 settembre 1884, n. 1429 (serie 3ª), col quale fu istituito presso il regio museo industriale italiano in Torino, in apposita sezione, un museo commerciale;
Vista la legge 25 giugno 1885, n. 3162 (serie 3ª), con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886;
Vista la deliberazione presa nel giorno 23 ottobre 1885 dalla giunta direttiva del regio museo industriale italiano in Torino;

Sulla

proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale del museo commerciale istituito presso il regio museo industriale italiano in Torino si compone di

POSTO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 5 LUGLIO 1894, N. CCCIX (309) Un primo commesso, con l'annuo stipendio di . . . » 2500
Un secondo commesso, con l'annuo stipendio di . . » 1500
Un inserviente, con l'annuo stipendio di . . . . » 900
(1)
((2))


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1885.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1885.

Reg. 146. Atti del Governo a f. 63. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. TAJANI.

GRIMALDI.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 5 luglio 1894, n. CCCIX (309) ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il nuovo ruolo organico del museo commerciale anzidetto comprenderà, a partire dal 1° luglio 1894, i posti seguenti:
Un commesso, con lo stipendio annuo di L. 2,500.
Un commesso, con lo stipendio annuo di L. 1,500.
Un inserviente, con lo stipendio annuo di L. 900".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 5 luglio 1894, n. CCCIX (309), come modificato dal Regio Decreto 6 giugno 1895, n. CXXVII (127), ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che il nuovo ruolo organico del museo commerciale previsto dal presente articolo comprenderà, a partire dal 1° luglio 1894, i posti di commesso, con lo stipendio annuo di L. 2,500, e di inserviente, con lo stipendio annuo di L. 900.