Concessioni in favore dei senatori del Regno e deputati alla Camera
(Art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 406). ((PARTE ABROGATA DAL REGIO DECRETO 12 LUGLIO 1923, N. 1536, COME MODIFICATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 2949))
Concessioni «ad personam» in favore di funzionari del cessato R. Ispettorato generale delle strade ferrate, del personale stabile rimasto definitivamente presso le Società già esercenti le reti Mediterranea, Sicula e Meridionale, del già R. commissariato e delle Amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885 (Art. 5 della legge 9 luglio 1908, n. 406). ((PARTE ABROGATA DAL REGIO DECRETO 12 LUGLIO 1923, N. 1536, COME MODIFICATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 2949))
Disposizioni concernenti le concessioni previste dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 9 luglio 1908, n. 406. I. - Medici incaricati della campagna antimalarica. ((PARTE ABROGATA DAL REGIO DECRETO 12 LUGLIO 1923, N. 1536, COME MODIFICATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 2949))