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LEGGE 24 dicembre 1908, n. 783

Concernente la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato. (008U0783)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/12/1974)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  9-2-1909

Art. 1



I beni patrimoniali dello Stato, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della presente legge e di quella per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.