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REGIO DECRETO 9 dicembre 1906, n. 715

Che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1906, n. 327, sull'esercizio della professione di ragioniere. (006U0715)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1923)
Testo in vigore dal:  17-2-1907

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 15 luglio 1906, n. 327, sull'esercizio della professione di ragioniere;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culli; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge sull'esercizio della professione di ragioniere, vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti.

Ordiniamo che d presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
GALLO.

Visto, Il Guardasigilli: Gallo.