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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 1212

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-1-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma, e convalidati dal Consiglio superiore nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 164 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta quella di ematologia clinica e di laboratorio.
Il primo comma dell'art. 281, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sette per anno di corso, per un totale di ventuno specializzandi.
Il secondo comma dell'art. 288, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sei per ogni anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi.
Dopo l'art. 291, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio di cui all'art. 164.
Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio
Art. 292. - La scuola ha la durata di tre anni.
Art. 293. - Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 294. - Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere nella scuola nei tre anni di corso è di 15 allievi.
Art. 295. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
genetica ematologica;
fisiopatologia ematologica;
biochimica ematologica;
fisiopatologia del plasma;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi.
2° Anno:
morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
fisiopatologia ematologica;
immunoematologia;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
patologia speciale ematologica;
clinica delle emopatie;
anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.
3° Anno:
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
patologia speciale ematologica;
clinica speciale ematologica;
clinica delle emopatie;
terapia sistematica ematologica;
terapia trasfusionale.
Art. 296. - Alla fine di ogni anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sul gruppo delle materie che sono state oggetto di insegnamento.
Art. 297. - Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma.
Art. 298. - Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico.
Art. 299. - Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, nonché la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Sono tenuti, altresì, al pagamento di speciali contributi nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1976

Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 57