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REGIO DECRETO 29 dicembre 1887, n. MMDCCXCII (2792)

Che dà facoltà al comune di Carpinone (Campobasso) di eccedere, a cominciare dal 1887, il limite massimo della tassa sul bestiame. (8702792R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1888
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  28-1-1888

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 28 luglio 1887, del consiglio comunale di Carpinone, approvata il 26 agosto successivo dalla deputazione provinciale di Campobasso, con la quale deliberazione si è stabilito di aumentare la tassa, oltre il massimo, per alcuni capi di bestiame;
Veduto l'articolo 2 del regolamento per l'applicazione della tassa pel bestiame nei comuni della provincia di Molise;
Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Carpinone di eccedere, a cominciare dal 1887, il limite massimo della tassa sul bestiame, elevandolo a lire 10, per i buoi, le vacche, le giumente e le mule; a lire 6, per i giovenchi da uno a due anni; a lire 1,50, per le capre e a centesimi novanta per le pecore, i montoni, i castrati e gli agnelli non poppanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1887.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1888.

Reg. 161. Atti del Governo a f. 39. Pinelli-Ragusa.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G. ZANARDELLI.

A. MAGLIANI.