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REGIO DECRETO 11 dicembre 1887, n. MMDCCLXXII (2772)

Che dà facoltà al comune di Noto (Siracusa) di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire centocinquanta. (8702772R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1888
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-1-1888

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA
Vista la deliberazione 28 maggio 1887 del consiglio comunale di Noto, approvata dalla deputazione provinciale di Siracusa in adunanza del 20 ottobre prossimo passato, con la quale deliberazione il comune riferendosi ad una precedente del 23 gennaio 1882, approvata dalla deputazione medesima nel 6 luglio detto, ha stabilito di elevare a lire 150 il limite massimo della tassa di famiglia, fissato in lire 50 dal regolamento della provincia;

Udito

il parere favorevole del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Noto di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire centocinquanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1887.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1887.

Reg. 160. Atti del Governo a f. 160. Pellizzoli.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.

A. Magliani.