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REGIO DECRETO 28 dicembre 1902, n. 561

Approvazione del Regolamento per la registrazione internazionale dei Marchi di fabbrica e di commercio. (002U0561)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1925)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  11-2-1903

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 12 dicembre 1901, n. 523, che approva gli atti addizionali firmati a Bruxelles dall'Italia e da vari altri Stati per la tutela della proprietà industriale;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, visto, per ordine Nostro, dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'applicazione del 2° protocollo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei Marchi di fabbrica e di commercio, modificato dall'atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900.

È abrogato il precedente Regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1895, n. 50.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
G. BACCELLI.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.