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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di promozione e orientamento dei consumi alimentari, rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e repressione delle frodi sulla lavorazione e sul commercio dei prodotti agricoli.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  2-1-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'esercizio delle attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di promozione ed orientamento dei consumi alimentari e rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, è delegato, nell'ambito del proprio territorio, alle province di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto.