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REGIO DECRETO 16 dicembre 1894, n. DXCII (592)

Che affida in amministrazione alla provincia di Roma il locale manicomio di S. Maria della Pietà ed il Brefotrofio di S. Spirito, erige quest'ultimo in ente morale autonomo e ne stabilisce le relative condizioni. (9400592R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1895
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-2-1895

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le deliberazioni 5 novembre 1894 del regio commissario per l'amministrazione degli ospedali di Roma e 10 novembre 1894 del consiglio provinciale di Roma proponenti che con determinate norme e condizioni vengano affidati in amministrazione alla provincia di Roma il locale manicomio di S. Maria della Pietà, avente personalità giuridica propria, ed il Brefotrofio che rappresenta ora uno degli scopi del locale istituto di S. Spirito in Sassia, costituendolo prima in ente morale autonomo;
Veduto che tali deliberazioni hanno ottenuto l'approvazione tutoria;
Veduta la nota 23 ottobre 1894, n. 1639 del regio commissario per gli ospedali di Roma e la dichiarazione 29 ottobre 1894 dell'amministrazione provinciale di Roma, dalle quali risulta assodato che nel passaggio dei due istituti pii predetti alla provincia verranno dalla medesima assunti gli impiegati a tali istituti addetti coi diritti rispettivi;
Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato, per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il manicomio di S. Maria della Pietà esistente in Roma avente personalità giuridica propria, è affidato in amministrazione alla provincia di Roma e per essa alla sua deputazione provinciale, con le seguenti condizioni:

a) il manicomio, già assunto di fatto dalla provincia sino dal 1° luglio 1893, passa alla medesima con tutto il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, niente escluso ed eccettuato, compresa l'indennità di espropriazione tuttora dovuta dal consorzio per i lavori del Tevere ed ammontante a lire 1,020,000. Siccome però nella espropriazione è compresa, come risulta da tipo firmato dalle parti, un'area ed un fabbricato di proprietà dell'istituto di. S. Spirito, la provincia di Roma ne pagherà al predetto istituto il prezzo relativo in lire 43,000 al momento della riscossione della indennità di lire 1,020,000 di cui sopra. Parimenti, siccome il manicomio tiene in affitto per annue lire 1,200 alcuni fabbricati dell'istituto di S.
Spirito, dei quali parte è compresa nella espropriazione accennata, la provincia di Roma seguiterà a corrispondere l'affitto stesso sino al giorno nel quale pagherà le lire 43,000 predette ili seguito se al manicomio occorresse ancora usufruire dei locali non espropriati, compreso il passaggio sull'arco del Sangallo, la pigione verrà ridotta in proporzione.

b) il manicomio passa alla provincia con tutti i diritti ed oneri inerenti, nessuno escluso ed eccettuato, con quanto compone la sua direzione, amministrazione, cura e custodia. Fra gli oneri predetti si intende compreso il mutuo passivo di lire 310,000 contratto con la cassa di risparmio di Roma. Il canone annuo che il manicomio corrisponde all'istituto di S. Spirito per i fabbricati a Villa Cecchini e per due fienili al Gianicolo, concessi in enfiteusi al manicomio con contratto 22 novembre 1888, sarà affrancato dalla provincia per la somma di lire 49,000 appena emanato il presente decreto. Il prezzo dell'area di proprietà dell'istituto di S.
Spirito destinata già ad uso di cimitero e venduta al manicomio, autorizzato ad acquistare con regio decreto 27 novembre 1891, determinato in lire 55,000 nette di spese, sarà parimenti pagato dalla provincia appena emanato il presente decreto: restano fermi per il resto i diritti e gli oneri relativi alla vendita in parola, come nella deliberazione 28 febbraio 1891 della commissione ospitaliera, approvata il 31 marzo successivo dalla giunta provinciale amministrativa, e come nel regio decreto citato.