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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1704

Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  24-5-1966

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visti gli articoli 30 e seguenti del detto trattato;
Visto l'art. 1, lett. c), della legge 13 luglio 1965, numero 871. che conferisce al Governo la delega ad emanare per tutta la durata della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea le norme necessarie per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunità adottate il 2 febbraio 1959;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico della energia nucleare;
Vista la direttiva adottata dal Consiglio della Comunità europea dell'energia atomica il 2 febbraio 1959;
Ritenuta la necessità di dare integrale attuazione agli articoli 30 e seguenti del Trattato Euratom e alle norme fissate dalla succitata direttiva;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per i trasporti e aviazione civile, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile e per la sanità; Decreta:

Art. 1


Il terzo comma dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dai seguenti:
"È parimenti soggetto all'obbligo della denunzia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni, chi detiene materie radioattive in quantità tali che la radioattività totale all'atto della denunzia ecceda i valori di quantità totale di radioattività o di peso determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e fissati con decreto dei Ministro per l'industria e il commercio, emanato ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto 13 febbraio 1964, n. 185.
Qualora le materie radioattive siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione.
Restano ferme le disposizioni sulla protezione sanitaria della popolazione contenute nel capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185".