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DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1916, n. 1870

Col quale è modificato, durante lo stato di guerra, l'art. 32 del regolamento per il personale del corpo Reale delle miniere, approvato con R. decreto 11 gennaio 1912, n. 143. (016U1870)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1917
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-2-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 32 del regolamento per il personale del R. corpo delle miniere approvato con R. decreto dell'11 gennaio 1912, n. 143;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A decorrere dal 1° gennaio 1917 fino al giorno della conclusione della pace gli ingegneri allievi del R. corpo delle miniere, dopo un biennio dalla loro nomina durante il quale abbiano prestato lodevole servizio allo Stato, possono venir promossi al grado di ingegnere quantunque non abbiano ancora compiuto studi di perfezionamento in una scuola superiore delle miniere.