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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 1333

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  19-7-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta.
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Gli

articoli 111, 112, 113, 117, 118, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 relativi alle scuole di specializzazione in pediatria, medicina del lavoro, stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria), anestesiologia, gerontologia e geriatria, medicina interna sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 1

Art. 111. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in clinica pediatrica, con sede presso la clinica pediatrica di questa università e con il numero di venticinque iscritti per il complesso degli anni di corso.
È titolo di ammissione la laurea in medicina e chirurgia.
Art. 112. - La durata dei corsi è di tre anni.
L'ammissione al corso sarà fatta per titoli e per esami.
È obbligatorio l'internato con un periodo annuale di ferie non superiore a due mesi.
L'iscrizione direttamente al 2° anno del corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano già conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici.
Art. 113. - Le materie di insegnamento sono le seguenti distribuite nei tre anni di corso:
Materie di insegnamento fondamentali:
1° Anno:
1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Auxologia normale e patologica;
6) Psicologia dell'età evolutiva.
2° Anno:
1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Terapia pediatrica;
6) Radiologia pediatrica;
7) Malattie infettive dell'infanzia.
3° Anno:
1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.

Materie di insegnamento complementari:
Le materie fondamentali sopra elencate saranno integrate, a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti:
Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica,
ed altri eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.

Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico.
Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti al corso, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.
Il consiglio della scuola risulterà costituito dai titolari di tutte le materie fondamentali e di quelle complementari.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 117. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in medicina del lavoro, con sede presso l'istituto di medicina del lavoro, e con il numero massimo di trenta iscritti per il complesso dei tre anni di corso.
Il direttore dell'istituto di medicina del lavoro è direttore della scuola.
Titolo di ammissione è la laurea in medicina e chirurgia.
Art. 118. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia (2 anni);
2) Tecnologia ed igiene del lavoro (3 anni);
3) Patologia e clinica del lavoro (3 anni);
4) Medicina legale e delle assicurazioni (1 anno);
5) Psicologia del lavoro (2 anni);
6) Medicina preventiva dei lavoratori (2 anni);
7) Radiologia e medicina nucleare (1 anno);
8) Infortunistica e pronto soccorso (2 anni);
9) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio (2 anni);
10) Dermatologia professionale (1 anno);
11) Biometria e statistica sanitaria (1 anno).
La ripartizione degli insegnamenti nei tre anni di corso è la seguente:
1° Anno:
1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia (biennale);
2) Tecnologia ed igiene del lavoro (triennale);
3) Patologia e clinica del lavoro (triennale);
4) Psicologia del lavoro (biennale).
2° Anno:
1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia (biennale);
2) Tecnologia ed igiene del lavoro (triennale);
3) Patologia e clinica del lavoro (triennale);
4) Psicologia del lavoro (biennale);
5) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio (biennale);
6) Infortunistica e pronto soccorso (biennale);
7) Biometria e statistica sanitaria;
8) Medicina preventiva dei lavoratori (biennale).
3° Anno:
1) Patologia e clinica del lavoro (triennale);
2) Tecnologia ed igiene del lavoro (triennale);
3) Infortunistica e pronto soccorso (biennale);
4) Medicina legale e delle assicurazioni;
5) Medicina preventiva dei lavoratori (biennale);
6) Radiologia e medicina nucleare;
7) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio (biennale);
8) Dermatologia professionale.
L'ordine degli esami è il seguente:
Al termine del 2° anno:
Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Psicologia del lavoro;
Biometria e statistica sanitaria.
Al termine del 3° anno:
Patologia e clinica del lavoro;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Infortunistica e pronto soccorso;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Radiologia e medicina nucleare;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Dermatologia professionale.
Gli iscritti alla scuola di specializzazione potranno accedere al secondo anno purché in possesso di tutte le attestazioni di frequenza previste dal piano di studi del primo anno. Per quanto concerne l'ammissione al terzo anno di corso, vale quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 105 dello statuto vigente.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 142. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria con sede presso la clinica odontoiatrica.
Art. 143. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di cinque per anno per un totale complessivo di quindici iscritti.
Art. 144. - L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami.
Art. 145. - La durata dei corsi è di tre anni.
Art. 146. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni; debbono altresì frequentare il laboratorio di odontotecnica per l'intero anno scolastico.
Art. 147. - Le vacanze saranno conformi al calendario universitario, con un solo mese completo estivo (agosto).
Art. 148. - Gli esami di profitto, teorici e pratici, saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre). Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento e approvato dal direttore della scuola.
Art. 149. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) Embriologia e anatomia dentaria maxillo-facciale;
2) Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
3) Microbiologia e igiene orale;
4) Farmacologia odontostomatologica;
5) Patologia odontostomatologica;
6) Clinica odontostomatologica;
7) Chirurgia maxillo-facciale;
8) Anestesia e chirurgia stomatologica;
9) Odontoiatria conservativa;
10) Parodontologia;
11) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale;
12) Ortopedia dento-maxillo-facciale;
13) Radiologia odontostomatologica;
14) Odontotecnica;
15) Odontoiatria infantile;
16) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni.
Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.
Art. 150. - La suddivisione delle materie di insegnamento nei tre anni di corso è la seguente:
1° Anno:
1) Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) Microbiologia e igiene orale;
3) Farmacologia;
4) Patologia odontostomatologica;
5) Odontotecnica;
6) Anestesia e chirurgia stomatologica;
7) Odontoiatria conservativa (1° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.
2° Anno:
1) Odontoiatria conservativa (2° anno);
2) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
3) Parodontologia (1° anno) (biennale);
4) Anatomia e istologia odontostomatologica;
5) Odontoiatria infantile;
6) Radiologia odontostomatologica;
7) Ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
8) Chirurgia maxillo-facciale (1° anno) (biennale);
Esercitazioni pratiche.
3° Anno:
1) Clinica odontostomatologica;
2) Chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
3) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
4) Ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno);
5) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno);
6) Parodontologia (2° anno);
Esercitazioni pratiche.

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 151. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
Art. 152. - La durata dei corsi è di tre anni.
Art. 153. - Non è concesso nessun abbreviamento di corso ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenerne il completamento.
Art. 154. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a quaranta per l'intero corso.
Art. 155. - Qualora il numero delle domande d'iscrizione superi quello dei posti disponibili, l'accettazione verrà fatta in base a concorso interno per esami.
Art. 156. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni; hanno, inoltre, l'obbligo di frequentare in sala operatoria, svolgendo una reale attività pratica con orario pieno per almeno sei mesi per ogni anno di corso.
Art. 157. - Sono ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo precedente.
Per accedere ai corsi successivi al primo è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Art. 158. - Le materie di insegnamento, ripartito nei tre anni di corso, sono le seguenti:
1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 178. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria con sede presso l'istituto di clinica medica generale, il cui direttore è anche direttore della scuola.
Art. 179. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di dodici per l'intero corso.
Nel caso che le domande di iscrizione al 1° anno superino il numero compatibile con la disposizione di cui sopra, l'ammissione sarà subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami.
Il direttore può concedere l'iscrizione al 2° anno a chi, essendo in possesso dei requisiti citati dal titolo XI, art. 100 dello statuto dell'Università di Cagliari, abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza in clinica medica generale, patologia speciale medica o semeiotica medica.
Art. 180. - La durata dei corsi è di tre anni.
Art. 181. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni teoriche e pratiche e non potranno essere ammessi all'anno di corso successivo se prima non avranno superato gli esami dell'anno cui sono iscritti.
I corsi sono integrati da conferenze dedicate ai problemi geriatrici interessanti le varie branche della medicina e chirurgia (ginecologia, oculistica, dermatologia, otorinolaringoiatria, stomatologia).
Art. 182. - L'esame di diploma consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento riguardante la gerontologia e geriatria, il cui argomento dovrà essere concordato col direttore della scuola all'inizio del secondo anno. La dissertazione dovrà essere approvata dallo stesso direttore e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.
Art. 183. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Biologia della senescenza;
2) Fisiopatologia della senescenza (biennale: I);
3) Semeiologia della senescenza (biennale: I);
4) Anatomia patologica (biennale: I);
5) Farmacologia e farmacoterapia.
2° Anno:
1) Fisiopatologia della senescenza (biennale: II);
2) Semeiologia della senescenza (biennale: II);
3) Anatomia patologica (biennale: II);
4) Clinica geriatrica e terapia (biennale: I);
5) Chirurgia geriatrica;
6) Radiologia e radioterapia;
7) Neurologia.
3° Anno:
1) Clinica geriatrica e terapia (biennale: II);
2) Tecniche di riabilitazione;
3) Psichiatria;
4) Medicina sociale.
Nel terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 184. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in medicina interna con sede presso l'istituto di clinica medica generale, il cui direttore è anche direttore della scuola.
Art. 185. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di trentotto per l'intero corso. Potrà essere accordato l'esonero di uno o più anni, secondo i titoli presentati dai singoli candidati, su proposta del consiglio della scuola approvato dalla facoltà; in ogni caso non sarà ammessa una abbreviazione superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di sostenere tutti gli esami del corso.
Art. 186. - La durata dei corsi è di cinque anni.
Art. 187. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e non potranno essere ammessi all'anno di corso successivo se non avranno superato gli esami dell'anno cui sono iscritti.
L'internato si svolgerà presso l'istituto di clinica medica generale e presso l'istituto di patologia speciale medica dell'università.
Le lezioni saranno integrate da conferenze tenute da eminenti studiosi sull'argomento che è oggetto di studio durante l'anno.
Art. 188. - Al termine del quinto anno lo specializzando dovrà elaborare una tesi di specialità su argomenti clinici o sperimentali di medicina interna da discutere dinnanzi ad una commissione giudicatrice composta a norma dell'art. 106 dello statuto dell'università.
Art. 189. - Le materie di insegnamento sono così suddivise nei cinque anni di corso:
1° Anno:
Malattie infettive, disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
2° Anno:
Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
3° Anno:
Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
4° Anno:
Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
5° Anno:
Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
Sono insegnamenti complementari:
Parassitologia medica;
Genetica medica;
Semeiotica dermatologica;
Radiologia;
Semeiotica oculistica;
Semeiotica ginecologica.
Per codesti insegnamenti viene lasciata ai direttori delle singole scuole la facoltà di inserirne uno o più nei vari anni del corso di specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 69. - CARUSO