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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1916, n. 1843

col quale sono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1916-917. (016U1843)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1917
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-2-1917

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del Nostro decreto in data 27 agosto 1916, n. 1055, e la tabella allegata al decreto medesimo;

Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previstone della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1916-917 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) Allo stanziamento dei seguenti capitoli sono apportati gli aumenti per ognuno indicati:

Cap. 180. - La denominazione è variata come segue: «Corsi di perfezionamento istituiti presso l'Università per i licenziati dalle scuole - Spesa sulla speciale assegnazione in bilancio e spese alle quali si provvederà con i proventi delle tesse istituite con la legge 24 dicembre 1904, n. 689» lire ottantasettemilatrecento (L. 87,300).

Cap. 282. - Somma da versare conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e di antichità ecc., lire centonovantacinquemilacinquecentoquaranta (L. 195.540)

b) Ai seguenti capitoli inscritti sono assegnati gli stanziamenti per ognuno indicati nelle loro denominazioni alle parole: «spesa, da sostenersi» sono sostituite le altre: «spesa, alla quale si provvedeva»:

Cap. 169. - Istituti d'istruzione universitaria - Spesa alla quale si, provvedeva coi fondi proventi dai diritti di segreteria, ecc., lire dodicimilaseicentottanta (L. 12.680).

Cap. 173. - Scuola di agraria annessa alla R. Università di Bologna - Spesa alla quale si provvedeva con i proventi di cui alla legge 9 giugno 1901, n.289 ecc., lire undicimilaottocentocinquanta (L. 11.850).

Cap. 176. - RR. Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Spesa alla quale si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse universitarie ecc., lire un milione settantaseimilaquattrocentotrenta (L. 1,76.430).

Cap. 185. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze. - Spesa, alla quale si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse scolastiche ecc., lire quarataquattromilasettecentoventi (L. 44.720)

c) Nelle denominazioni dei capitoli 270, 271 e 272 alle parole «da eseguirsi» sono sostituite le altre «alle quali si doveva provvedere».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Carcano - Ruffini.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.