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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1158

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-11-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 503, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato da dodici a trenta per i tre anni di corso.
L'art. 512, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato da dieci a diciotto per ogni anno di corso.
Gli articoli da 587 a 591, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in patologia generale.

Art. 587. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia.
Il corso degli studi ha la durata di tre anni.
Le iscrizioni ai singoli anni non potranno superare il numero di 60 (totale 180 specializzandi).

Art. 588. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi laureati in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in farmacia.
Per i non laureati in medicina e chirurgia l'ammissione alla scuola è subordinata al superamento di un esame interno.
Nel caso di eccedenza di domande, la scelta tra i richiedenti sarà fatta in base a concorso interno, per esame; gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso l'istituto di patologia generale della eventuale data del concorso.
A giudizio del direttore, entro il numero stabilito per i singoli anni di corso, possono essere ammessi al 2° o al 3° corso direttamente i richiedenti sufficientemente forniti di titoli attinenti alla patologia generale (assistenti volontari di patologia generale e materie affini; specializzati in altre discipline affini alla patologia generale; assistenti ordinari e liberi docenti in altre discipline affini alla patologia generale, ecc.).

Art. 589. - I candidati non riconosciuti idonei allo esame di diploma, potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 590. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:
1) Eziologia generale (cause patogene: fisiche, chimiche e biologiche);
2) Patologia istochimica;
3) Patologia delle infezioni;
4) Laboratorio di patologia generale (1° corso).

2° Anno:
5) Patologia delle infezioni;
6) Immunologia;
7) Fisiopatologia sistematica (della termoregolazione, del cuore e dei vasi, della respirazione) (1° corso);
8) Patologia del metabolismo (dei protidi, dei lipidi, dell'acqua e dei minerali e dei bioregolatori);
9) Laboratorio di patologia generale (2° corso).

3° Anno:
10) Fisiopatologia sistematica (della digestione, del rene, del sangue e del sistema neuro-endocrino) (2° corso);
11) Patologia oncologica;
12) Laboratorio di patologia generale (3° corso).

Art. 591. - Alla fine di ogni anno saranno sostenuti gli esami di ciascuna delle materie suindicate.
Per conseguire il diploma di specializzazione in patologia generale, al termine del corso triennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è di obbligo presentare una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, elaborata nell'istituto.
Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della prima e seconda scuola di specializzazione in "Anatomia e istologia patologica", della seconda scuola di specializzazione in "Chirurgia vascolare", della scuola di specializzazione in "Virologia".

Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica (prima e seconda scuola)

Art. 712. - Sono istituite due scuole di specializzazione in anatomia ed istologia patologica, annesse rispettivamente all'istituto di anatomia e istologia patologica I e all'istituto di anatomia e istologia patologica I. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in anatomia e istologia patologica.
I direttori delle due scuole sono, rispettivamente, i direttori degli istituti di anatomia e istologia patologica I e II.
Alle scuole vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 713. - Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono tre.

Art. 714. - Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in dieci specializzandi per ciascuna delle due scuole.
L'ammissione a ciascuna scuola avviene in seguito a valutazione dei titoli e a un colloquio.

Art. 715. - Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare servizio continuativo in istituto.
Gli iscritti debbono sostenere gli esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma.
Gli esami consisteranno in prove teoriche e pratiche.
Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato l'esame sulle materie fissate per ogni anno della specialità.

Art. 716. - Gli insegnamenti sono distribuiti nei tre anni di corso.

1° Anno:
Tecnica delle autopsie;
Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
Anatomia patologica sistematica I;
Tecnica istologica ed istochimica I.

2° Anno:
Anatomia patologica sistematica II;
Tecnica istologica ed istochimica II;
Diagnostica istopatologica I;
Elementi di microscopia elettronica.

3° Anno:
Diagnostica istopatologica II;
Diagnostica ematologica;
Tecnica e diagnostica citologica;
Legislazione sanitaria tanatologica.

Tutti i corsi avranno carattere teorico-pratico dimostrativo, con esercitazioni. Saranno svolte esercitazioni anche in riferimento ad indagini complementari.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (seconda scuola)
Art. 717. - È istituita, presso l'istituto di II clinica chirurgica, la seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, diretta dal titolare della cattedra stessa.

Art. 718. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di "specialista in chirurgia vascolare" è di tre anni.

Art. 719. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Il numero massimo degli iscritti è stabilito in quarantacinque per l'intero corso.

Art. 720. - Non saranno consentite abbreviazioni di corso né l'iscrizione contemporanea ad altre scuole di specializzazione.
Per l'ammissione agli esami sarà obbligatoria la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche. Il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Alla fine del corso, per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia vascolare, da discutere in sede di diploma, e dovranno sostenere una prova clinica.

Art. 721. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° Anno:
1) Embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) Semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° Anno:
7) Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
9) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
10) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° Anno:
11) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
12) Terapia chirurgica delle malattie vascolari;
13) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

Scuola di specializzazione in virologia

Art. 722. - La scuola di specializzazione in virologia ha lo scopo di fornire un completamento culturale sul piano scientifico ed una preparazione specifica sul piano tecnico e metodologico a coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina.
La scuola conferisce il diploma di specialista in virologia.
Possono esservi ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche.
Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di virologia.
La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di virologia.
Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di cinque; il numero massimo di iscritti complessivamente per i tre anni del corso è fissato in quindici specializzandi (cinque per anno).
L'iscrizione alla scuola è subordinata al superamento di un esame di ammissione (colloquio).

Art. 723. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti, così ripartiti nei tre anni di corso:

1° Anno:
1) Virologia generale (1ª parte);
2) Tecnica virologica generale (1ª parte);
3) Biometria applicata alla virologia;
4) Metodi immunologici in virologia.

2° Anno:
1) Virologia generale (2ª parte);
2) Tecnica virologica generale (2ª parte);
3) Metodi chimici in virologia;
4) Metodi fisici in virologia;
5) Microscopia elettronica e studio delle ultrastrutture;
6) Virologia speciale e diagnostica virologica (1ª parte).

3° Anno:
1) Genetica del virus;
2) Virologia oncologica;
3) Studio dei farmaci antivirali;
4) Epidemiologia e profilassi delle malattie da virus;
5) Virologia speciale e diagnostica virologica (2ª parte).

Art. 724. - Il direttore, sentito il parere del consiglio della scuola, può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari, conferenze o seminari su materie e argomenti che abbiano affinità o attinenza con gli insegnamenti impartiti nella scuola.
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Obbligatoria è altresì la frequenza ai turni annuali di internato, ciascuno della durata di sei mesi.
Gli esami di profitto saranno sostenuti in tre gruppi alla fine di ogni anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al secondo anno. Il secondo gruppo comprende tutte le materie del secondo anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al terzo anno. Il terzo gruppo comprende tutte le materie del terzo anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'ammissione all'esame di diploma.

Art. 725. - L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta esclusivamente di carattere sperimentale.
I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. In caso di un secondo insuccesso saranno esclusi da ulteriori prove.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 52. - SCIARRETTA