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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1997, n. 506

Regolamento recante norme sul censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo all'anno 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-1998
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  21-2-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, recante la delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 14 giugno 1996;
Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 681 del 1996, alla definizione della data e delle norme di esecuzione del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 luglio 1997;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:

Capo

I Obiettivi e campo di osservazione

Art. 1

O b i e t t i v i
1. Il censimento intermedio dell'industria e dei servizi, di seguito denominato "censimento", ha i seguenti obiettivi:
a) fornire informazioni aggiornate sul sistema economico dell'industria e dei servizi;
b) aggiornare e completare il registro statistico delle imprese, istituito ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 681/1996 reca: "Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1987 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento del1a Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esclusione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il D.P.C.M. del 31 maggio 1996 reca: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Franco Bassanini in materia di funzione pubblica e di affari regionali".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 681/1996 è il seguente: "4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Nota all'art. 1:
- Il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 reca: "Coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici".