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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1916, n. 1862

Relativo ai limiti della giurisdizione dei Comandi in capo di dipartimento marittimo, dei Comandi militari marittimi e delle difese marittime di Gaeta e di Messina. (016U1862)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/1918)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  28-4-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 febbraio 1863, n. 1174, che approva l'ordinamento del servizio della marina militare dello Stato;
Visto il R. decreto 17 marzo 1867, n. 3626, che trasporta a Venezia la sede del III dipartimento militare marittimo;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1870, n. 5477, che fissa alla Spezia la sede del I dipartimento militare marittimo;
Visto il R. decreto 1° novembre 1870, n. 5990, che include nella giurisdizione del I dipartimento militare marittimo il littorale dell'ex-Stato pontificio;
Visto il R. decreto 16 aprile 1893, che eleva il « Comando locale » di Taranto a « Comando militare marittimo », stabilendone la giurisdizione;
Visto il R. decreto 6 agosto 1893, che eleva il « Comando locale » della Maddalena a « Comando militare marittimo », stabilendone la giurisdizione;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, n. 124, che eleva il « Comando militare marittimo di Taranto » a « Dipartimento militare marittimo »;
Visto il R. decreto 26 aprile 1914, n. 373, che fissa l'autonomia della Difesa marittima di Messina e ne stabilisce la giurisdizione;
Visto il R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1407, che fissa l'autonomia della Difesa marittima di Gaeta e ne stabilisce la giurisdizione;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 907, che istituisce a Brindisi un « Comando militare marittimo » e ne stabilisce la giurisdizione;
Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 982, col quale viene stabilito che i dipartimenti marittimi saranno designati coi nomi delle città ove hanno sede;
Visto il Codice penale militare marittimo e segnatamente l'articolo 376;
Ritenuta l'opportunità di riassumere in un unico atto i limiti giurisdizionali dei dipartimenti militari marittimi, dei comandi militari marittimi e delle difese marittime;
Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla

proposta del ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I limiti della giurisdizione dei comandi in capo di dipartimento marittimo, dei comandi militari marittimi, del comando dei servizi della Regia marina nella Sicilia e della difesa marittima di Gaeta, sono stabiliti nel modo seguente:

1° dipartimento marittimo di Spezia: dal confine francese fino a Torre Canneto, incluse le isole dell'Arcipelago Toscano;

2° difesa marittima di Gaeta: da Torre Canneto alla foce del Volturno, incluse le isole di Ponza, Zannone e Palmarola;

3° dipartimento marittimo di Napoli: dalla foce del Volturno a quella del Mesima, comprese le isole di Ventotene, Santo Stefano e quelle del golfo di Napoli;

4° comando dei servizi della R. marina nella Sicilia: tutto il litorale della Sicilia, le isole adiacenti e quel tratto di costa calabra compreso tra la foce del Mesima e la foce della fiumara Assi;

5° dipartimento marittimo di Taranto: dalla foce della fiumara Assi fino a Torre Specchia Grande, inclusa;

((6. Comando militare marittimo di Brindisi: da Torre Specchia Grande, esclusa, a Punta Pietre Nere esclusa, comprese le isole Tremiti))
;
((2))
((7. Dipartimento marittimo di Venezia: da Punta Pietre Nere, inclusa, sino al confine austriaco))
;
((2))


8° comando militare marittimo di Maddalena: tutto il litorale della Sardegna e le isole adiacenti.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 426 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha decorrenza dal 16 marzo 1918.