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DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1916, n. 1859

Col quale viene stabilito, per l'esercizio 1917, il contributo di assicurazione per il Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia. (016U1859)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/1917)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-10-1917
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, numero 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;
Vedute le deliberazioni prese dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza 23 dicembre 1916;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La misura dei contributi per l'esercizio 1917, dovuti al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia a termine delle leggi 11 luglio 1904, n. 396 e 14 luglio 1907, n. 527, viene elevata a lire quattro e centesimi cinquanta per tonnellata di zolfo.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1538 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura dei contributi per l'esercizio 1917, dovuti al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, a termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, viene elevata a lire sei e centesimi cinquanta per tonnellata di zolfo, in luogo di lire quattro e centesimi cinquanta di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1859".