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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 1132

Modificazioni allo statuto dell'Università libera dell'Aquila degli Abruzzi.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  24-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università libera dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università libera dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Dopo l'art. 96 è inserito il seguente nuovo art. 96-bis, concernente la istituzione dei posti di ricercatore, nonché norme relative allo stato giuridico ed economico dei medesimi.
Art. 96-bis. - I posti di ricercatore universitario sono determinati dalla tabella D annessa al presente statuto.
Per quanto riguarda i compiti dei ricercatori universitari ed il loro stato giuridico ed economico si fa riferimento alla normativa in vigore nelle Università statali.
Nella prima applicazione i posti di ricercatore universitario verranno conferiti previo giudizio di idoneità secondo le procedure previste dagli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.