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REGIO DECRETO 31 dicembre 1931, n. 1833

Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro. (031U1833)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1932
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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal:  23-3-1932

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del Regio decreto-legge suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, approvante la tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923 n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro sancita dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è aggiunta la seguente voce.
39. - Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall'Ispettorato corporativo sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 11. - Mancini.