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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1967, n. 1490

Istituzione di istituti tecnici industriali.

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Testo in vigore dal:  2-5-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;
Vista la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1 ottobre 1964;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 ottobre 1967 sono istituiti i seguenti istituti tecnici industriali:
1) Arpino (Frosinone) per la chimica industriale;
2) Augusta (Siracusa) per l'elettrotecnica e la meccanica;
3) Bitonto (Bari) per la meccanica;
4) Carate Brianza (Milano) per le industrie metalmeccaniche;
5) Casarano (Lecce) per la meccanica;
6) Cassino (Frosinone) per la meccanica;
7) Colleferro (Roma) per la chimica industriale;
8) Desio (Milano) per l'elettrotecnica e la meccanica;
9) Firenze per la meccanica;
10) Frascati (Roma) per l'energia nucleare;
11) Lauria (Potenza) per la meccanica;
12) Milazzo (Messina) per l'elettrotecnica;
13) Roma per l'elettrotecnica e la meccanica - IX istituto;
14) Roma per l'elettrotecnica e la meccanica - X Istituto;
15) Roma per l'elettrotecnica - XI istituto;
16) Salerno per la chimica industriale - II Istituto;
17) S. Giovanni Rotondo (Foggia) per l'elettrotecnica;
18) Velletri (Roma) per l'elettronica industriale.
Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.