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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1967, n. 1462

Trasformazione in istituti d'arte di diciannove scuole d'arte.

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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  14-4-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cagli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1959, n. 1468, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Calitri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Castellamonte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cefalù;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1467, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cerreto Sannita;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Chiavari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Comiso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1961, n. 1856, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Corato;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1942, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Cortina d'Ampezzo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2094, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Forlì;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Galatina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1468, con il quale, è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Guidizzolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1467, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte de L'Aquila;
Visto, il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Marino;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1964, n. 1701, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Parabita;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2093 con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Poggiardo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1959, n. 1467, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Salerno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Sciacca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2100, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Verona;
Vista la legge 12 agosto 1957, n. 799, concernente la conversione in cattedra di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocazione in R. O. di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori;
Considerato che dal 1 ottobre 1966 le predette scuole funzionano come istituti d'arte;
Ritenuta l'opportunità di trasformare le predette scuole d'arte in istituti d'arte;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 ottobre 1966 le Scuole d'arte di Cagli, Calitri, Castellamonte, Cefalù, Cerreto Sannita, Chiavari, Comiso, Corato, Cortina d'Ampezzo, Forlì, Galatina Guidizzolo, L'Aquila, Marino, Parabita Poggiardo, Salerno, Sciacca, Verona sono trasformate in istituti d'arte e ne sono approvati le piante organiche e gli statuti di cui alle tabelle annesse al presente decreto sotto le lettere, rispettivamente A e À, B e B' C e C', D e D', E e È, F e F', G e G', H e H', I e Ì, L e L', M e M', N e N', 0 e Ò, P e P', Q e Ò, R e R', S e S', T e T', U e U.