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REGIO DECRETO 20 dicembre 1894, n. DXCIV (594)

Che autorizza il comune di Tarcento (Udine) ad accettare una parte dei beni Cojaniz, la quale unitamente all'altra metà destinata per la casa di ricovero sono erette in ente morale e ne affida l'amministrazione a quella congregazione di carità. (9400594R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1895
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  3-2-1895

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testamento 20 gennaio 1868, con cui l'avvocato Pietro Cojaniz lasciò la proprietà di una metà della sua sostanza al comune di Tarcento e l'usufrutto ai poveri dello stesso comune e l'altra metà per l'istituzione, sotto determinate condizioni già verificatesi, di una casa di ricovero in detto comune;
Visto il regio decreto 18 agosto 1871, col quale la congregazione di carità di Tarcento venne autorizzata ad accettare la quota di eredità destinata all'erezione della casa di ricovero e le fu affidata l'amministrazione della casa medesima;
Vista la domanda del comune di Tarcento per essere autorizzato ad accettare la metà della sostanza Cojaniz destinata a scopo elemosiniero;
Viste le deliberazioni del consiglio di quel comune e della congregazione di carità predetta, relative alla erezione in un unico ente morale di tutta l'eredità Cojaniz;
Visto il voto della giunta provinciale amministrativa di Udine;
Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 17 luglio 1890, n. 6972;
Sentito il parere del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il comune di Tarcento è autorizzato ad accettare la metà dei beni del fu avv. Pietro Cojaniz dallo stesso lasciatagli pei poveri col citato testamento.