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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1267

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-11-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 25, 27, 30, 31, 33, 36 e 40, relativi al corso di laurea in scienze politiche, sono modificati nel modo seguente:
Art. 25 - è integrato con il seguente ultimo comma:
"Il consiglio di facoltà può derogare alla norma di cui al comma precedente nel caso di studenti provenienti da altre facoltà o già laureati".
Art. 27 - è abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente è tenuto a seguire i corsi con durata biennale ed a superare i relativi esami in due lingue straniere moderne. Una di queste deve essere l'inglese o il francese; l'altra è a scelta dello studente, con preferenza per quelle insegnate nella facoltà. La frequenza del corso di lingua inglese o di lingua francese deve aver luogo nel biennio propedeutico".
Art. 30 - è abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami di almeno dieci materie indicate nell'elenco predisposto dalla facoltà per ciascun indirizzo. Di questi corsi non più di sette e non meno di quattro sono stabiliti nel piano ufficiale della facoltà come obbligatori; gli altri sono a scelta dello studente nell'ambito dei restanti insegnamenti del suddetto elenco".
Art. 31 - è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il consiglio di facoltà prima dell'inizio di ciascun anno accademico predispone il piano di studi ufficiale che fissa gli insegnamenti, distribuiti per l'anno di corso.
Comunque, a norma delle vigenti leggi gli studenti possono presentare motivati piani di studio individuali, divisi per anno di corso e contenenti un numero di insegnamenti pari a quello indicato nel piano ufficiale.
Tali piani, ove approvati dal consiglio di facoltà, sostituiscono a tutti gli effetti il piano ufficiale".
Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:
analisi del linguaggio politico;
demografia storica;
diritto commerciale internazionale;
diritto degli enti locali;
economia internazionale;
governo locale;
matematiche per le scienze sociali;
politica economica regionale;
politica economica internazionale;
sistemi economici comparati;
storia dell'America latina;
storia delle istituzioni sociali e politiche;
storia dei movimenti sindacali;
storia del movimento operaio;
storia delle dottrine sociali;
storia moderna e contemporanea dell'Asia;
storia moderna contemporanea del sub-continente indiano;
geografia sociale;
sociologia della conoscenza;
sociologia dell'educazione;
sociologia delle comunicazioni di massa.
Lo stesso elenco è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di "Storia moderna e contemporanea dell'Asia centrale" muta la denominazione in quella di "Storia moderna e contemporanea dell'Iran e dell'Asia centrale".
Art. 36 - è abrogato e sostituito dal seguente:
"Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto".
Art. 40 - è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato nell'ambito delle materie dell'indirizzo seguito e di quelle del biennio propedeutico direttamente connesse e nella discussione della stessa. La relativa comunicazione alla segreteria della facoltà deve aver luogo almeno sei mesi prima della sessione di esame".
Dopo l'art. 62, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia:
Art. 63. - Alla facoltà di medicina e chirurgia sono annessi i seguenti istituti:
anatomia ed istologia patologica;
anatomia umana normale;
antropologia criminale;
biologia generale e genetica medica;
chimica biologica;
chirurgia vascolare;
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
clinica delle malattie infettive;
clinica delle malattie nervose e mentali;
clinica dermosifilopatica;
clinica medica generale e terapia medica I;
clinica medica generale e terapia medica II;
clinica neurochirurgica;
clinica oculistica;
clinica odontoiatrica;
clinica ortopedica;
clinica ostetrica e ginecologica;
clinica otorinolaringoiatrica;
clinica pediatrica;
clinica psichiatrica;
clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio;
farmacologia I;
farmacologia II;
fisiologia umana;
gerontologia e geriatria;
idrologia medica;
igiene;
istologia ed embriologia generale;
medicina del lavoro;
medicina legale delle assicurazioni;
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
microbiologia;
patologia generale;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
patologia speciale medica e metodologia clinica I;
radiologia e terapia fisica;
semeiotica chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1978

Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 190